A cura dello Studio Legale Coviello | Aggiornato il 12 ottobre 2026

Professionisti che esaminano e sottoscrivono un accordo di coesistenza tra marchi

In sintesi: un accordo di coesistenza tra marchi può ridurre il rischio di opposizione o chiudere una controversia, ma funziona solo se traduce il conflitto in regole verificabili su segni, prodotti e servizi, territori, canali di vendita, presentazione commerciale e rimedi in caso di violazione. Non basta una formula generica di “reciproca tolleranza”: prima della firma occorre controllare i titoli nei registri ufficiali, misurare il rischio di confusione e coordinare l’accordo con gli atti da presentare a UIBM o EUIPO.

Questa guida risponde all’intento di chi ha ricevuto una contestazione, sta negoziando dopo un’opposizione oppure vuole prevenire un conflitto tra brand simili. L’obiettivo non è dichiarare che due marchi possano sempre convivere, ma spiegare quali verifiche e clausole rendono l’intesa concretamente utilizzabile. Per comprendere prima il livello di interferenza è utile partire dall’analisi del rischio di conflitto tra marchi identici o simili.

Che cos’è un accordo di coesistenza tra marchi?

È un contratto con cui due titolari disciplinano le condizioni alle quali i rispettivi segni possono essere usati, depositati o mantenuti sul mercato. Può accompagnare il ritiro di un’opposizione, una limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi, un impegno sull’aspetto grafico o una ripartizione di territori e canali. L’accordo opera tra le parti: non sostituisce la valutazione dell’ufficio, non vincola automaticamente i terzi e non rende registrabile un segno colpito da impedimenti assoluti.

La distinzione è importante. UIBM ed EUIPO esaminano le domande secondo le norme applicabili; nel procedimento di opposizione, invece, le parti possono utilizzare lo spazio negoziale per comporre un conflitto basato su diritti anteriori. Il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea disciplina opposizione ed esame; in Italia la gestione dell’istruttoria spetta alla Divisione UIBM competente per il procedimento di opposizione, nell’ambito del Codice della proprietà industriale e delle relative norme attuative. Il calendario concreto va sempre ricavato dalle comunicazioni del fascicolo.

Quando la coesistenza può essere una soluzione ragionevole?

L’accordo può avere senso quando il rischio è circoscrivibile e le imprese riescono a separare in modo realistico il proprio posizionamento. Alcuni esempi sono prodotti non sovrapponibili, canali di vendita differenti, territori effettivamente distinti o segni che possono essere presentati con elementi grafici e denominativi capaci di ridurre l’interferenza. La decisione non dovrebbe dipendere soltanto dalla volontà di evitare costi: deve considerare la crescita futura del portafoglio, le estensioni internazionali e l’evoluzione del modello commerciale.

Non è invece prudente usare la coesistenza come scorciatoia quando le parti operano sullo stesso pubblico con segni molto vicini e prodotti coincidenti, oppure quando gli impegni proposti non sono controllabili. Se la separazione esiste soltanto oggi, ma il contratto non regola e-commerce, marketplace, social, licenze e nuove linee, il conflitto può riemergere appena cambia un canale.

Scenario Domanda da verificare Possibile leva negoziale
Prodotti o servizi parzialmente sovrapposti Quali voci creano davvero interferenza? Limitazione precisa dell’elenco
Mercati territoriali diversi La separazione è stabile e lecita? Regole territoriali e canali online
Segni con elementi comuni deboli Quali componenti distinguono l’impressione complessiva? Obblighi di presentazione del brand
Opposizione già pendente Quali scadenze continuano a decorrere? Ritiro, limitazione o prosecuzione coordinati

Le verifiche da fare prima di negoziare

La prima verifica riguarda l’esistenza e lo stato dei diritti. Numero del titolo, titolare, priorità, territorio, prodotti e servizi e scadenza devono essere controllati nelle banche dati ufficiali, non ricavati da una fattura commerciale o da una pagina social. La banca dati UIBM e gli strumenti di ricerca dell’EUIPO permettono di ricostruire il quadro iniziale; per un’analisi più ampia si può seguire la guida alla ricerca di anteriorità tra UIBM, EUIPO e WIPO.

La seconda verifica riguarda il confronto giuridico. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale non vanno lette isolatamente: occorre considerare prodotti e servizi, pubblico pertinente, carattere distintivo degli elementi comuni e modalità di acquisto. La terza riguarda l’uso reale. Se un marchio anteriore è soggetto alle regole sulla prova dell’uso, la documentazione disponibile può incidere sulla forza negoziale; nel procedimento UE l’articolo 47 del Regolamento 2017/1001 disciplina la richiesta e le relative condizioni.

Infine va mappata la strategia commerciale. Bisogna sapere dove le parti vendono oggi, dove intendono espandersi, quali società del gruppo usano il segno, se esistono licenziatari e quali domini, account social o app sono rilevanti. Un accordo redatto senza questa mappa rischia di lasciare fuori proprio il canale nel quale il conflitto diventa più visibile.

Riunione di lavoro per definire territori, prodotti e canali di due marchi

Quali clausole deve contenere un accordo efficace?

1. Identificazione dei segni e dei titoli

Il contratto dovrebbe allegare o descrivere con precisione domande e registrazioni, includendo rappresentazione del marchio, numero, territorio e titolare. Se sono ammesse varianti, devono essere definite. Espressioni come “marchi simili” o “versioni future” senza criteri possono creare incertezza proprio quando serve decidere se una nuova veste grafica rispetti l’intesa.

2. Prodotti e servizi

La separazione deve essere scritta con termini coerenti con il business e con le classificazioni dei titoli. Non basta rinviare genericamente alle classi di Nizza, perché nella stessa classe possono convivere prodotti diversi e, viceversa, prodotti complementari possono trovarsi in classi differenti. È utile distinguere ciò che ciascuna parte può fare, ciò che è escluso e le procedure per nuove linee.

3. Territori, canali e presenza digitale

L’accordo dovrebbe affrontare vendite dirette, e-commerce, marketplace, pubblicità online, social network, domini, app e indicizzazione. Una divisione geografica deve essere compatibile con la distribuzione digitale e con le norme applicabili. Clausole troppo rigide possono anche sollevare questioni diverse dal diritto dei marchi: la revisione contrattuale deve quindi considerare il contesto concorrenziale concreto.

4. Regole di presentazione

Colori, logotipo, elementi aggiuntivi, diciture, packaging e uso con il nome societario possono ridurre l’interferenza soltanto se sono descritti e verificabili. È preferibile allegare esempi approvati e prevedere come gestire un rebranding. Le regole grafiche non eliminano automaticamente il rischio di confusione, ma possono costituire una parte operativa della soluzione.

5. Depositi, opposizioni e scadenze

Se esiste un procedimento, l’accordo deve dire chi deposita quale atto, entro quando e a quali condizioni: ritiro dell’opposizione, limitazione della domanda o comunicazione all’ufficio. La pagina ufficiale dell’EUIPO sul procedimento di opposizione ricorda che il fascicolo ha un calendario proprio e comprende una fase destinata alla ricerca di una soluzione amichevole. Una trattativa privata non autorizza a ignorare le comunicazioni dell’ufficio. Per la gestione del fascicolo UE è utile anche l’approfondimento su termini, prove e strategia nell’opposizione EUIPO.

6. Monitoraggio, contestazione e rimedi

Servono un referente, una modalità di notifica, un termine per rimediare e una procedura di escalation. La clausola dovrebbe distinguere violazioni correggibili, nuovi depositi non autorizzati e usi che richiedono un intervento urgente. Mediazione, foro o arbitrato vanno scelti in coerenza con territori, costi e necessità di misure cautelari. È utile disciplinare riservatezza, durata, recesso, successioni societarie e trasferimento dei titoli.

Accordo e procedimento di opposizione: come coordinarli

Quando l’opposizione è già stata notificata, la negoziazione deve viaggiare insieme al calendario procedurale. Prima di formulare concessioni occorre leggere l’atto avversario, verificare i diritti invocati e individuare i prodotti contestati. Per il marchio UE, le parti possono utilizzare la fase destinata alla composizione amichevole secondo le regole del procedimento; per l’Italia, le comunicazioni UIBM indicano attività e termini del fascicolo. Non è corretto trasferire automaticamente un termine da un caso all’altro.

La sequenza operativa può essere: analisi del rischio; definizione di una proposta; bozza dell’accordo; verifica delle limitazioni; firma; deposito coordinato degli atti; controllo dell’esito nel registro. Se il ritiro dell’opposizione è subordinato a una modifica, il contratto dovrebbe specificare l’ordine degli adempimenti e la prova dell’esecuzione. Un impegno non eseguito nei registri può lasciare aperta la procedura o creare una divergenza tra contratto e titolo.

La guida dello Studio all’opposizione UIBM offre il quadro del procedimento nazionale. Per la fase precedente, l’approfondimento sull’alert di sorveglianza e la valutazione del conflitto mostra perché un segnale iniziale non equivale ancora a una decisione o a una richiesta di consulenza confermata.

Fascicoli e documenti per il controllo degli obblighi previsti nell’accordo tra titolari di marchi

Gli errori che rendono fragile la coesistenza

Un ulteriore rischio è negoziare sulla base di informazioni incomplete sulla titolarità o sull’intenzione dell’altra parte. Se emergono condotte scorrette, vanno distinte dal semplice conflitto tra segni: l’articolo sul marchio depositato in mala fede e sui relativi rimedi spiega perché servono fatti documentati e non soltanto sospetti.

Checklist prima della firma

  1. Verificare titoli, titolari, stato, priorità e territori nei registri ufficiali.
  2. Confrontare segni, prodotti e servizi e pubblico pertinente.
  3. Mappare vendite, licenze, siti, social, marketplace e piani di espansione.
  4. Definire con precisione segni ammessi, esclusioni e varianti.
  5. Coordinare accordo, limitazioni, ritiri e comunicazioni a UIBM o EUIPO.
  6. Regolare monitoraggio, notifiche, termini di rimedio e controversie.
  7. Controllare gli effetti su società del gruppo, aventi causa e licenziatari.
  8. Conservare versione firmata, allegati, ricevute e aggiornamenti del registro.

Domande frequenti

L’accordo di coesistenza obbliga UIBM o EUIPO a registrare il marchio?

No. L’accordo può risolvere o ridurre un conflitto relativo tra le parti, ma l’ufficio applica le norme del procedimento e continua a valutare gli impedimenti di propria competenza. Anche gli effetti verso terzi restano distinti.

È sufficiente dividere le classi di Nizza?

Non necessariamente. Le classi sono uno strumento amministrativo: il rischio dipende dai prodotti o servizi concretamente indicati, dal pubblico e dal rapporto tra i segni. La clausola deve descrivere il perimetro commerciale in modo più preciso del solo numero di classe.

Si può firmare mentre è pendente un’opposizione?

Sì, ma il contratto va coordinato con le scadenze del fascicolo. Deve chiarire atti, responsabili e ordine degli adempimenti. La negoziazione, da sola, non sospende automaticamente ogni termine.

La coesistenza vale anche per futuri loghi o nuovi prodotti?

Solo se l’accordo li disciplina con criteri sufficientemente chiari. Conviene prevedere una procedura di consultazione per varianti, estensioni e nuovi canali, evitando formule illimitate o difficili da verificare.

Cosa succede se una parte viola l’accordo?

Dipende dalle clausole: notifica, periodo di rimedio, cessazione dell’uso, risarcimento o soluzione della controversia. I rimedi contrattuali non escludono automaticamente quelli previsti dalla legge; il caso concreto richiede l’esame dei titoli e delle condotte.

Valutare una coesistenza senza lasciare zone grigie

Il video dello Studio sulle fasi della registrazione del marchio aiuta a collocare opposizione e tutela nel percorso del titolo. Quando esiste un conflitto reale, però, la soluzione deve essere costruita sui documenti del fascicolo e sul mercato delle parti.

Per analizzare i diritti anteriori, impostare la negoziazione e coordinare l’accordo con un’opposizione pendente, è possibile richiedere assistenza nella pagina dedicata alle opposizioni e alla difesa del marchio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button