Il marchio di certificazione UE serve a distinguere prodotti o servizi controllati secondo regole prestabilite da quelli non certificati. Il titolare deve essere indipendente dagli operatori che forniscono i prodotti o servizi certificati, depositare un regolamento d’uso entro due mesi e organizzare verifiche, autorizzazioni e sanzioni credibili. Il costo base EUIPO è oggi di 1.500 euro per il deposito online.

Che cos’è il marchio di certificazione UE
L’articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea definisce il marchio di certificazione come il segno capace di distinguere prodotti o servizi certificati dal titolare in relazione a materiale, procedimento di fabbricazione, modalità di prestazione, qualità, precisione o altre caratteristiche. La provenienza geografica è espressamente esclusa dalle caratteristiche certificabili con questo specifico titolo UE.
Il valore del marchio non deriva quindi soltanto dal logo. Dipende dal sistema che stabilisce chi può usarlo, quali requisiti devono essere rispettati e come il titolare verifica la conformità. Un’impresa che vede il segno su un prodotto dovrebbe poter collegare quel segno a uno standard controllato, mentre l’operatore autorizzato deve conoscere condizioni, audit e conseguenze dell’uso improprio.
La pagina EUIPO dedicata ai marchi collettivi e di certificazione ricorda che la domanda deve indicare espressamente il tipo di marchio e riferirsi ai prodotti o servizi da certificare. La scelta non può essere corretta dopo il deposito come se fosse un semplice campo descrittivo: funzione del segno, soggetto titolare ed elenco devono essere coerenti fin dall’inizio.
Chi può essere titolare: il requisito di neutralità
Può depositare una domanda una persona fisica o giuridica, comprese istituzioni, autorità e organismi pubblici, purché non svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Questa neutralità evita che il titolare certifichi la propria produzione e competa con gli operatori sottoposti al controllo.
Prima del deposito bisogna analizzare statuto, oggetto sociale, attività effettiva, partecipazioni e rapporti contrattuali. Un’associazione, una fondazione o una società creata per amministrare lo schema può essere astrattamente idonea, ma la forma giuridica non risolve da sola il problema. Se il titolare vende gli stessi prodotti o presta gli stessi servizi che dovrebbe certificare, il requisito dell’articolo 83, paragrafo 2, non è rispettato.
La neutralità deve continuare anche dopo la registrazione. L’articolo 91 prevede la decadenza quando il titolare non soddisfa più il requisito oppure non adotta misure ragionevoli per impedire usi incompatibili con il regolamento. Il modello operativo deve perciò includere controlli documentati e una gestione dei conflitti di interesse.
Marchio individuale, collettivo e di certificazione a confronto
| Tipo di marchio | Funzione principale | Chi lo usa | Documento centrale |
|---|---|---|---|
| Individuale | Indicare l’origine commerciale di prodotti o servizi | Il titolare e gli eventuali licenziatari | Domanda con elenco di prodotti e servizi |
| Collettivo UE | Distinguere prodotti o servizi dei membri di un’associazione | I membri autorizzati secondo le regole associative | Regolamento d’uso del marchio collettivo |
| Certificazione UE | Attestare caratteristiche controllate dal titolare indipendente | Operatori che soddisfano lo standard e sono autorizzati | Regolamento di certificazione, verifiche e sanzioni |
Il marchio collettivo organizza l’identità di un gruppo; quello di certificazione comunica il superamento di un controllo. La differenza incide sulla scelta del titolare, sulle condizioni di accesso e sulla governance. Se si deposita come individuale un segno destinato a un sistema aperto di certificazione, il titolo può non rappresentare correttamente il progetto.
Per la selezione dei prodotti e servizi resta necessaria la Classificazione di Nizza. La guida alle classi di Nizza per software, app e servizi digitali mostra il metodo: l’elenco deve descrivere ciò che il marchio certifica, non semplicemente l’attività amministrativa del titolare.

Regolamento d’uso: il termine di due mesi
L’articolo 84 impone di presentare il regolamento d’uso entro due mesi dalla data di deposito. Le Linee guida EUIPO vigenti confermano che l’assenza del documento o l’insufficienza delle informazioni può portare a una comunicazione di irregolarità e, se il problema non viene sanato, al rigetto.
Preparare il documento dopo avere depositato espone a incoerenze e tempi stretti. È preferibile completare prima domanda, elenco e regolamento, verificando che il segno riprodotto, i prodotti e servizi e le caratteristiche certificate coincidano. Il regolamento dovrebbe almeno indicare:
- nome del richiedente e dichiarazione di indipendenza rispetto ai prodotti o servizi certificati;
- rappresentazione del marchio ed elenco identico a quello della domanda;
- caratteristiche sottoposte a certificazione, escluse quelle riferite alla provenienza geografica;
- categorie di soggetti autorizzati e modalità di richiesta dell’autorizzazione;
- metodi di prova, frequenza dei controlli e supervisione dell’uso;
- condizioni grafiche e commerciali per l’apposizione del segno;
- sanzioni, sospensione e revoca dell’autorizzazione.
Caratteristiche certificabili e criteri misurabili
Formule vaghe come “alta qualità” o “servizio eccellente” non spiegano come avviene il controllo. Il documento deve collegare ogni caratteristica a criteri, evidenze e responsabilità. Possono rilevare composizione, processo produttivo, prestazione, sicurezza, precisione o parametri tecnici, purché il sistema sia compatibile con il diritto applicabile e non induca il pubblico in errore.
Il regolamento non sostituisce le autorizzazioni pubbliche, gli accreditamenti o le norme settoriali. Se il progetto riguarda alimenti, dispositivi, servizi professionali o sostenibilità, occorre coordinare marchio, dichiarazioni commerciali e disciplina tecnica. La registrazione EUIPO non certifica la bontà dello standard e non approva le prestazioni dei singoli utilizzatori.
Controlli, autorizzazioni e sanzioni
Il titolare deve spiegare come verifica le caratteristiche e come sorveglia l’uso. Il sistema può prevedere esame documentale, campionamento, audit periodici, prove di laboratorio o verifiche presso terzi. Il livello del controllo deve essere proporzionato a ciò che il segno promette al pubblico.
Le autorizzazioni dovrebbero avere una durata, un ambito merceologico e condizioni di rinnovo. Il titolare deve poter ricostruire chi usava il marchio in un determinato periodo e su quali prodotti. Le sanzioni possono comprendere richiesta di correzione, sospensione, revoca e obbligo di ritirare materiali non conformi. Senza questo apparato, il titolare rischia di non dimostrare le “misure ragionevoli” richieste dal regolamento UE.
È utile coordinare il regolamento con licenze, manuali grafici e contratti di verifica. La guida di BrandRegistrato sull’audit annuale del portafoglio marchi aiuta a inserire autorizzazioni, controlli e scadenze in un unico sistema documentale.

Costi EUIPO e pianificazione del deposito
La pagina EUIPO sulle tasse indica per il marchio collettivo e per il marchio di certificazione una tassa base di 1.500 euro se la domanda è presentata online e di 1.800 euro negli altri casi. Gli importi delle classi aggiuntive e le condizioni di pagamento devono essere ricontrollati nel tariffario ufficiale EUIPO al momento dell’invio.
Il costo complessivo comprende anche progettazione dello standard, ricerca di anteriorità, redazione del regolamento, organizzazione delle verifiche e contratti con gli utilizzatori. Risparmiare sul disegno del sistema e limitarsi al deposito del segno può creare un titolo formalmente registrato ma difficile da amministrare.
Il procedimento Fast Track non è previsto per i marchi collettivi e di certificazione, come indicato nella guida sul deposito Fast Track EUIPO. Il calendario deve quindi considerare il controllo del regolamento d’uso e le eventuali irregolarità.
Ricerca di anteriorità e rischio di inganno
Il marchio di certificazione resta soggetto ai normali impedimenti assoluti e ai conflitti con diritti anteriori. Il segno deve essere distintivo e non descrittivo per i prodotti o servizi richiesti. Inoltre l’articolo 85 consente il rigetto quando il pubblico può essere indotto in errore sulla natura o sul significato del marchio, in particolare se non sembra un vero segno di certificazione.
La ricerca di anteriorità UIBM, EUIPO e WIPO deve comprendere parole, logo, elementi grafici e segni simili utilizzati in sistemi di qualità. Il video dello Studio su come scegliere le classi merceologiche offre un quadro utile per impostare l’elenco prima della ricerca.
Il riferimento a una località richiede cautela. L’articolo sul nome geografico come marchio tratta la registrabilità generale; nel marchio di certificazione UE, però, la provenienza geografica non può essere la caratteristica certificata. Se il progetto ruota intorno all’origine territoriale, va valutato un diverso strumento, incluso il marchio collettivo o i regimi delle indicazioni geografiche.
Checklist prima della domanda
- Definire quali caratteristiche il segno deve certificare e come saranno misurate.
- Verificare che il titolare non fornisca prodotti o servizi del tipo certificato.
- Scegliere correttamente tra marchio individuale, collettivo e di certificazione.
- Effettuare la ricerca di anteriorità sul segno verbale e figurativo.
- Costruire l’elenco di prodotti e servizi con termini accettati dall’EUIPO.
- Redigere il regolamento d’uso prima del deposito, pur rispettando il termine legale di due mesi.
- Descrivere persone autorizzate, controlli, supervisione e sanzioni.
- Verificare che il sistema non certifichi la provenienza geografica.
- Calcolare tassa base, classi aggiuntive e costi organizzativi.
- Preparare registro degli utilizzatori, audit e aggiornamenti del regolamento.
Domande frequenti
Chi può depositare un marchio di certificazione UE?
Una persona fisica o giuridica, compresi organismi pubblici, purché non fornisca prodotti o servizi del tipo che intende certificare.
Il regolamento d’uso è obbligatorio?
Sì. Deve essere presentato entro due mesi dal deposito e descrivere utilizzatori, caratteristiche certificate, controlli, condizioni d’uso e sanzioni.
Si può certificare l’origine geografica?
No. L’articolo 83 esclude la provenienza geografica dalle caratteristiche certificabili con il marchio di certificazione UE.
Quanto costa il deposito?
La tassa base è di 1.500 euro online e 1.800 euro negli altri casi. Le classi aggiuntive e il tariffario vanno verificati alla data del deposito.
Il titolare può autorizzare imprese diverse?
Sì, se soddisfano le condizioni previste dal regolamento. Il titolare deve controllarne l’uso e applicare le sanzioni previste.
Il marchio può decadere per controlli insufficienti?
Sì. L’articolo 91 contempla la decadenza se il titolare non adotta misure ragionevoli per impedire usi incompatibili con il regolamento.
Progettare il sistema prima del deposito
La registrazione richiede coerenza tra titolare, segno, standard, elenco merceologico e verifiche. Lo Studio può assistere nella ricerca di anteriorità, nella domanda EUIPO e nella redazione del regolamento d’uso.
Contenuto informativo aggiornato al 27 ottobre 2026. Non sostituisce l’esame del progetto, del soggetto titolare e della disciplina tecnica applicabile.